A norma dell’articolo 6) “Variazioni di proprietà” dello statuto del Consorzio tutte le variazioni di proprietà, mortis causa o inter vivos, anche parziali ed a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata, allegando copia dell’atto, entro 30 giorni dalla data dell’avvenuto cambiamento; le variazioni come sopra comunicate, verranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.

La non ottemperanza all’obbligo di comunicazione – indispensabile per l’aggiornamento dei ruoli – autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d’Ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo verrà addebitato agli inadempienti.

Può derogarsi all’obbligo di trasmissione della copia dell’atto di compravendita nel caso in cui il dante o l’avente causa autocertifichi l’avvenuto passaggio di proprietà ed indichi i dati necessari per l’aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, estremi catastali dell’immobile, estremi dell’atto di proprietà, consistenza e valore millesimale del bene immobile).